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La norma di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, è stata oggetto di molteplici interventi riformatori (da ultimo, tale norma è stata modificata dalla L. n. 92/2012) e quindi dal D.L. n. 25/2017. Nel testo attualmente vigente, la disposizione recita: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. L’obbligazione del committente, pur avendo carattere accessorio, non può essere considerata né sussidiaria né eventuale, rientrando, invece, nell’alveo di un’obbligazione solidale strictu sensu. Il regime della responsabilità solidale è escluso solo per i committenti non imprenditori; e nel caso in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione, in forza dell’art. 9, comma 1, legge n. 99 del 2013 mentre sembrerebbe operante per le società partecipate da enti pubblici. Ne consegue che – tranne che per i rapporti sorti nel periodo compreso tra il 2012, anno in cui la l. 92 aveva introdotto il c.d. beneficium excussionis, ed il 2017, allorquando il D.L. 25 ha abrogato la predetta disciplina – oggi i lavoratori ed Enti possono liberamente scegliere di agire direttamente in giudizio nei soli confronti del committente e di chiedere direttamente nei suoi confronti il pagamento di quanto loro dovuto dall’appaltatore. Resta, ovviamente, la possibilità per il committente che abbia pagato quanto dovuto in luogo dell’appaltatore di agire in via di regresso nei confronti di quest’ultimo secondo le regole generali.

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Redazione MediAppalti
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