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( votes)PREC 96/2020/L-PB
“L’incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa, è un vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non è idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva”
“… la Stazione appaltante, reputando la cartella zip una semplice “busta” non ha considerato equivalente la sottoscrizione di quest’ultima alla sottoscrizione del suo contenuto, di conseguenza ha escluso il concorrente… sia l’Autorità sia la giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui «nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore, vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara» (delibera ANAC n. 46 del 22 gennaio 2020, precedenti pareri e giurisprudenza ivi citata, nonché determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015); l’interpretazione della clausola “a pena di esclusione” collegata alla sottoscrizione della documentazione tecnica – clausola peraltro attuativa della prescrizione di cui all’art 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016 – debba essere riferita, nell’ottica di quanto sopra esposto, ai casi di difetto totale di sottoscrizione dell’offerta o incertezza assoluta circa la sua provenienza (cfr. delibera n. 46 cit.);”