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(Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, delibera n. 65/2020)

Premessa

Un ente lombardo pone delle richieste alla sezione  in merito al criterio della “convenienza economica” della transazione (rispetto al giudizio), richiamando, sul punto, alcune precedenti deliberazioni della Sezione (n. 108/2018/PAR e n. 26/2008/PAR).

In particolare, l’Amministrazione istante, attraverso il commissario straordianario – dopo aver brevemente fatto riferimento ad un contenzioso civile in corso – “chiede se “il concetto di “convenienza economica” debba intendersi come “limitato esclusivamente al rischio di causa (l’incertezza del giudizio come descritta da codesta Corte) o se, in modo più articolato e completo, debba includere anche altri criteri e valutazioni riguardanti, anche da un punto di vista economico, ad esempio, il risultato di “utilità netta” per l’Amministrazione ricavabile alternativamente all’esito del contenzioso ovvero dalla formalizzazione di un accordo transattivo”.

E’ bene da subito annotare che la sezione ha ritenuto il parere inammissibile però può essere interessante cimentarsi con un riscontro pratico/operativo.

I quesiti

In conclusione, l’Ente pone tre quesiti:

1. è corretto considerare quale criterio rilevante per l’Amministrazione ai fini della decisione di sottoscrivere o meno un accordo transattivo in corso di lite l’effettivo risparmio di spesa che ne potrebbe conseguire? In altri termini: per decidere se sottoscrivere o meno un accordo transattivo in corso di lite, è ragionevole – anche alla luce dei principi generali della finanza pubblica – considerare nella “convenienza” l’incidenza di tutte le ulteriori spese di giudizio che si andrebbero a sostenere per la prosecuzione del procedimento? e di quelle derivanti dall’onere di registrare l’eventuale sentenza favorevole?

2. è corretto considerare, quale criterio rilevante per l’Amministrazione ai fini della convenienza di sottoscrivere o meno un accordo transattivo in corso di lite, l’entità delle somme che sarebbe possibile ottenere in sede di esecuzione della sentenza favorevole, tenendo conto dell’entità delle somme che sarebbe possibile ottenere in sede di esecuzione della sentenza? In altri termini è corretto considerare la concreta e oggettiva difficoltà per l’Amministrazione procedente di recuperare, nei confronti dei convenuti, gli importi di cui all’eventuale sentenza di condanna?

3. è necessario considerare, quale criterio rilevante per valutare la convenienza, la proporzionalità tra l’importo della domanda azionata e quello conseguibile in sede transattiva anche tenendo anche conto che i danni supposti inizialmente sono stati ridimensionati per effetto di azioni assunte successivamente dall’azienda?”.

Il riscontro

Si è anticipato che la sezione non ha ritenuto i quesiti ammissibili visto che la valutazione avrebbe potuto incidere su altri aspetti e quindi coinvolgere anche altri “organi” in caso di danni erariali. È possibile però, a parere di chi scrive, cimentarsi con un possibile riscontro pratico.

La transazione, come noto, ha lo scopo “civilistico” di giungere ad un accordo in cui le parti rinunciano a specifiche posizioni. E’ chiaro, però, che un ente pubblico può giungervi solo dopo attenta istruttoria a cura del responsabile del procedimento incaricato (se appalti il RUP) in cui vengono soppesate le diverse posizioni e, come nel caso di specie, le possibilità di risultare sconfitti in un possibile giudizio.

Si tratta, evidentemente, di valutazione non semplice che richiede il coinvolgimento o dell’avvocatura interna (se l’ente dispone di questo servizio) o quanto meno di un parere “pro veritate” espresso da un legale individuato esperto in materia.

Sul parere in commento poi, necessariamente, dovrà essere acquisito il parere ex art. 49 del responsabile interessato che si assume in toto la responsabilità.

In caso di proposta di transazione, oltre all’aspetto contabile/finanziario (sarà necessario, previamente, verificare la copertura finanziaria e/o individuare le risorse necessarie) sarà necessario anche il coinvolgimento del revisore (o del collegio dei revisori) considerato che ai sensi dell’articolo 239 del decreto legislativo 267/2000, comma 1, lett. b) punto 6 l’attività di collaborazione nei confronti del Consiglio si esercita anche sulle “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”. Ciò fa emergere, a parere di chi scrive, la competenza consiliare sulla transazione.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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