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“È da ritenere sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata sottoscrizione di un documento afferente all’offerta tecnica, da parte di un mandante di un RTP costituendo, laddove l’offerta sia riconducibile con certezza al raggruppamento”
“…in relazione alla carenza della sottoscrizione dell’offerta, l’Autorità, nella Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, ha precisato che “la sottoscrizione della domanda o dell’offerta costituisce un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza”. In particolare, sia l’Autorità che la giurisprudenza, in un’ottica sostanzialistica, hanno affermato il principio secondo cui nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore, vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (cfr. Delibere n. 685 del 18 luglio 2018; n. 1358 del 20 dicembre 2017; n. 953 del 7 settembre 2016; n. 10 del 4 febbraio 2015; in giurisprudenza, cfr. ex multis Cons. Stato, III, 24 maggio 2017, n. 2452; Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; Id., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4663; Id., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317);”