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La finalità della previsione dei “servizi analoghi” <<è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”>>

“Nel caso di specie, il primo giudice ha poi fatto una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di bandi di gara nei quali venga richiesto ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”. Come noto, la finalità di simili previsioni “è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”; tuttavia occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando, vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018 n.5040).”

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Redazione MediAppalti
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