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( votes)L’accesso agli atti richiesto ai sensi del d.lgs. 33/2013, c.d. accesso civico è garantito a chiunque, art. 5 c.2 “…chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis. Infatti, l’art Art. 5. al c.3 stabilisce che l’esercizio del diritto di accesso “…..non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione”. Le uniche limitazioni previste sono descritte nell’art. 5 bis.