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La ratio ispiratrice della procedura negoziata di all’art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è quella di consentire all’Amministrazione, per il modesto valore dell’affidamento, di procedere alla scelta del contraente in maniera celere e semplificata. Diversamente dalle procedure ad evidenza, nelle procedure negoziate l’amministrazione avvia il dialogo con il singolo operatore economico attraverso la lettera di invito individuale a presentare la sua offerta.

Consentire ad ogni operatore economico, non invitato dall’amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza degli inviti (e, dunque, dell’esistenza di una procedura), di presentare la propria offerta significa, di fatto, ribaltare la sequenza innanzi descritta e ripristinare l’ordinarietà, ciò in palese contrasto con le indicazioni normative.

Qualora la procedura di selezione del contraente sia stata correttamente avviata nella forme indicate dall’art. 36, D.Lgs. n. 50 del 2016, deve inevitabilmente concludersi che non sussiste lo spazio giuridico e nel contempo operativo per permettere l’ingresso di ditte non inizialmente selezionate dall’Amministrazione. Deve pertanto concludersi che legittima è l’esclusione dalla procedura di gara di un operatore economico che, non invitato, ne sia venuto a conoscenza e abbia presentato la propria offerta (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.09.2019 n. 6160).

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Redazione MediAppalti
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