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Il Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza del 6.06.2018, n. 4827) ha ritenuto che, anche se la clausola di revisione prezzi sia stata espressamente inserita nella lex specialis, non si può ritenere che vi sia una automatica applicazione ma la decisione è sempre rimessa alla specifica valutazione discrezionale della P.A. che opera un bilanciamento tra l’interesse del privato e quello pubblico rivolto al contenimento della spesa. Dunque, il contraente non può vantare un diritto soggettivo, ma solo un interesse legittimo.

Si ritiene pertanto che sussista l’obbligo dell’Amministrazione di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione e procedere – se ne sussistono i presupposti – alla revisione del corrispettivo dell’appalto.

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Redazione MediAppalti
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