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“la definizione dei costi della sicurezza c.d. “esterni” spetta alla stazione appaltante, chiamata a fissarli a monte della procedura”
“ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d. lgs. 50/2016, la definizione dei costi della sicurezza c.d. “esterni” spetta alla stazione appaltante, chiamata a fissarli a monte della procedura, e che su di essi i concorrenti non dispongono di alcun potere dispositivo, sicché anche una loro eventuale indicazione sul punto sarebbe solo pedissequamente riproduttiva di quella posta a base della procedura. Infatti, non vi è alcuna norma che imponga ai concorrenti, tanto meno a pena di esclusione, di riprodurre nell’offerta la quantificazione dei costi da interferenza già effettuata dalla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. III, 22. Dicembre 2015 n. 5815).”