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( votes)Lo scostamento del costo del lavoro rispetto alle tabelle ministeriali non determina automatico giudizio di inattendibilità
“…per giurisprudenza costante, lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi – che rappresentano costi medi orari del lavoro e non costi effettivi, costituendo, pertanto, un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta – non può ex se comportare un automatico giudizio di inattendibilità, essendo, invece, necessarie discordanze considerevoli e ingiustificate rispetto a tali valori (Cons. Stato Sez. V, 18/02/2019, n. 1097;TAR Lazio, sez. Terza-quater, 12 febbraio 2019, n. 1842; Cons. St., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912; id., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2580; id., sez. III, 14 maggio 2018, n. 2867 e 18 settembre 2018, n. 5444).”