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Una impresa cooptata, è una impresa minore che si “associa” ad una maggiore; l’istituto della cooptazione è applicabile anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del medesimo d.lgs.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti generali l’orientamento dell’ANAC sostiene la necessità del possesso/della verifica dei requisiti generali anche in capo alle imprese cooptate. L’impresa cooptata: non è un’offerente né contraente/esecutrice dei lavori; non fa sostanzialmente parte del RTI e non va considerata nella ripartizione percentuale della partecipazione al RTI/dell’esecuzione dei lavori; non presta garanzie né deve essere indicata nelle cauzioni presentate dall’offerente; non può subappaltare lavori.

Il concorrente (singolo o plurisoggettivo) in possesso dei requisiti per la presentazione dell’offerta può cooptare nell’esecuzione dell’appalto altre imprese prive dei requisiti tecnici richiesti dal bando di gara. L’impresa cooptata deve comunque essere qualificata per l’esecuzione di lavori pubblici. Tramite cooptazione si possono eseguire lavori nel limite massimo complessivo del 20% dell’importo contrattuale, ma comunque sempre entro la qualificazione posseduta. Il modello è estendibile anche oltre il settore dei lavori, poiché costituisce applicazione del principio affermato nelle direttive europee, secondo il quale ai raggruppamenti di operatori economici non può essere imposta una determinata veste giuridica. (Cons. St., VI, 11 aprile 2006, n. 2014)

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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