Questo articolo è valutato
( vote)(Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, deliberazione n. 70/2019)
- Premessa
- Il ragionamento della sezione
- Gli ultimi riferimenti normativi (sul tema)
- La risposta
1. Premessa
Prospettate una serie di difficoltà economiche, circa la “chiusura” del bilancio di parte corrente, un sindaco di un comune peimontese pone alla sezione il quesito sulla possibilità di utilizzare delle entrate in conto capitale derivante da oneri di urbanizzazione, “per il finanziamento delle spese correnti ritenute “obbligatorie”, negli anni 2019 e 2020”.
2. Il ragionamento della sezione
La sezione espone il quadro normativo e di principio di riferimento. In particolare, si annota che il principio dell’ “unità” di bilancio, compreso tra i principi contabili generali fissati dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Allegato 1) e a cui gli enti locali devono conformare la gestione finanziaria, dopo aver affermato che “è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione”, puntualizza che “le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento”. Sempre nello stesso principio si legge che “i documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcuni fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate”.
Dall’ordinamento contabile, quindi, emerge inequivocabilmente un divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, puntualizzazione “che trova giustificazione anche nell’esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti locali espressa dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 (v., in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 81/2017/PAR e Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 163/2018/PAR del 12 dicembre 2018)”.
L’utilizzazione di entrate in conto capitale per finanziamento di spese correnti, in deroga al principio sopra richiamato, può essere autorizzata, ricorda la sezione, “solo da specifiche disposizioni di legge quali sono state quelle che, nell’ultimo decennio, hanno riguardato proprio i proventi derivanti dai c.d. oneri di urbanizzazione”.
3. Gli ultimi riferimenti normativi (sul tema)
Il riferimento normativo utile per chiarire la tematica posta si riinviene, come si legge in delibera, nell’art. 1, comma 460, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017), così come modificato dall’art. 1 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 148/2017, in cui si dispone che “a decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche”.
Fino al 2017, pertanto, tali proventi potevano essere destinati totalmente al finanziamento delle spese correnti elencate dalla Legge di stabilità per il 2016, in deroga al principio di generica destinazione a spese di investimento; a decorrere dal 1° gennaio 2018, però, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle relative sanzioni devono essere destinati esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, indicati dal comma 460, così come modificato nel 2017, che la legge espressamente elenca, ed in particolare la destinanzione può essere finalizzata:
1. alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
2. al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
3. a interventi di riuso e di rigenerazione;
4. a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
5. all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
6. a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
7. a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano; 8. a spese di progettazione per opere pubbliche.
Il Legislatore, quindi, differentemente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all’utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di dover privilegiare nel 2018 un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire “senza vincoli temporali” (v., in questo senso, Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 163/2018/PAR sopra citata).
4. La risposta
Per effetto di quanto il parere reso dalla Corte è che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. “oneri di urbanizzazione”), a partire dall’1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e quindi per spese in conto capitale.