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Nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente
“… l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, fermo restando il principio generale della immodificabilità dell’offerta, «nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’ impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente» (Consiglio di Stato, IV, 6 maggio 2016 n. 1827; Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 113); … al fine di tutelare il favor partecipationis, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione comportante il conseguente divieto di irragionevole compromissione della concorrenza, la giurisprudenza ha ritenuto «corretto ritenere che le cifre decimali omesse devono essere interpretate come pari a zero e ciò anche in applicazione di principi matematici secondo i quali le cifre pari allo zero successive alla cifra decimale diversa da zero non devono essere indicate: in tal senso peraltro è orientata l’unanime giurisprudenza amministrativa» (cfr. Cons. Stato, V, sent. n. 113/2018 che richiama Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 29 aprile 2013, n. 414; Cons. Stato, V, 25 maggio 2010, n. 3311)»;…”