Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

L’incompatibilità nella commissione giudicatrice non può sussistere tra chi ha predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato la documentazione di gara

“… il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. Una siffatta incompatibilità per motivi di interferenza e di condizionamento non può sussistere tra chi ha predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato la documentazione di gara (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6082; V, 9 gennaio 2019, n. 193).”

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.