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( votes)Consentire la partecipazione alla procedura di gara anche dell’operatore economico non invitato dall’amministrazione tradisce la ratio ispiratrice della procedura negoziata di all’art. 36 comma 2 lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che è quella di consentire all’amministrazione, per il modesto valore dell’affidamento, di procedere alla scelta del contraente in maniera celere e semplificata
“L’appellante sostiene che il giudice di primo grado, ammettendo la partecipazione alla procedura di gara anche dell’operatore economico non invitato dall’amministrazione, abbia tradito la ratio ispiratrice della procedura negoziata di all’art. 36 comma 2 lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che è quella di consentire all’amministrazione, per il modesto valore dell’affidamento, di procedere alla scelta del contraente in maniera celere e semplificata; … Consentire, come ritenuto dal giudice di primo grado, ad ogni operatore economico, non invitato dall’amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza degli inviti (e, dunque, dell’esistenza di una procedura), di presentare la propria offerta significa, di fatto, ribaltare la sequenza descritta e ripristinare l’ordinarietà, ma in palese contrasto con le indicazioni normative … Le predette considerazioni inducono il Collegio a non condividere i principi affermati dal precedente di questo Consiglio di Stato ampiamente richiamato dal giudice di primo grado – ove si ritenga che ivi siano stati affermati principi generali applicabili anche oltre lo specifico caso esaminato – e per questo motivo: ammettere che l’operatore non invitato possa, comunque, presentare la sua offerta, e che, però, proprio allo scopo di salvaguardare l’esigenza di celerità cui è ispirata la procedura in esame, la stazione appaltante possa negare la partecipazione (id est. non esaminare l’offerta) se “la partecipazione (…) comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e di celerità…”