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No, è illegittima. Nel caso in cui un operatore economico indichi nella propria offerta un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante lo stesso deve essere valutato nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta ex art. 95 del D.lgs n. 50/2016.

Il costo della manodopera, infatti, viene stimato dalla Stazione Appaltante sulla base del costo medio individuato in apposite tabelle ministeriali. Siffatte tabelle – redatte dal Ministero competente – esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia ma di verifica della congruità dell’offerta. Ciò che invece non può essere derogato sono i minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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