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L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 ha evidenziato che “la deroga di cui all’art. 5, l. 381/1991, è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ed è prevista solo per gli affidamenti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, di importo inferiore alle soglie comunitarie. Conseguentemente, benché lo spettro delle attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali di tipo B sia più ampio, l’oggetto della convenzione non può essere costituito dall’esecuzione di lavori pubblici, né dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’utilizzo dello strumento convenzionale è, infatti, ammesso per la sola fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa, dovendo escludersi l’interpretazione estensiva della norma poiché la stessa costituisce deroga al principio di concorrenza. Ne consegue che non è possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati dal legislatore” (Cfr. anche Cons. St., sez. V, 16.4.2014, n. 1863 ; Cons. St., sez. VI, 29.4.2013 n. 2342)

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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