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Non è conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante che ha apportato modifiche significative alla documentazione di gara senza prorogare il termine per la ricezione delle offerte
“…per orientamento giurisprudenziale costante, in presenza di una integrazione della documentazione di gara che introduca elementi nuovi suscettibili di determinare una diversa formulazione delle offerte, la stazione appaltante deve ricorrere alla procedura di cui all’art. 79, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016, prorogando i termini per la ricezione delle offerte (Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 10 marzo 2017, n. 94);
CONSIDERATO che, nel caso in esame, il piano d’intervento, a cui il capitolato speciale d’appalto rinvia per la definizione dei servizi oggetto dell’appalto, fornisce un computo metrico globale per la gestione del servizio di igiene urbana nell’ARO diverso da quello indicato nel disciplinare e nel capitolato speciale (e posto a base di gara) e descrive lo spazzamento come solamente manuale;”