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PREC 54/18/S

“la clausola della lex specialis che richiede, ai fini della partecipazione, il possesso di un centro di cottura avente tutte le caratteristiche minime prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto non è conforme alla normativa di settore”

“… il possesso di un centro cottura si pone non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione dell’appalto, in quanto si tratta di un elemento materialmente necessario per l’esecuzione del contratto di appalto del servizio  di mensa scolastica, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l’Amministrazione l’interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio. In caso contrario si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo – con evidente onere economico e  organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario – immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa (Cfr.,  Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5929; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, I, 28 luglio 2017, n.246; Tar Campania, Napoli, sez. II, 3 aprile 2018, n. 2083; Parere di precontenzioso n. 71 del 28 ottobre 2014; Parere di precontenzioso n. 33 del 13 gennaio 2016; Parere di precontenzioso n. 716 del 31 luglio 2018);”

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