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(Sezione regionale della Puglia, deliberazione  n. 52/2019)


  1. Premessa
  2. L’analisi 
  3. La necessità del direttore dell’esecuzione (negli appalti di forniture e servizi)

1. Premessa

Con la deliberazione della sezione regionale della Puglia, n. 52/2019, viene ripresa la questione del riconoscimento degli incentivi in tema di contratti di forniture e servizi. 

Nel caso di specie il Sindaco ha posto il quesito diretto a conoscere “se per gli appalti di affidamento dei servizi finanziati dalla spesa corrente, quali ad esempio i servizi socio-assistenziali, previa nomina del direttore dell’esecuzione e inserimento nel relativo programma biennale di cui all’art.21 del D.Lgs.50/2016, possano essere previsti e corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche”.

2. L’analisi  

La sezione annota che per rispondere al quesito, occorre prendere in considerazione la ratio delle disposizioni codicistiche in tema di incentivoi

Le disposizini (art. 113 del codice dei contratti) risultano sicuramente dirette a “stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto, consentendo l’erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici» (deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG), nonché di “accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d’opera» (Sez. reg. contr. Toscana, delib. n. 186/2017/PAR, richiamata dalla delib. n. 2/SEZAUT/2019/QMIG)”.

La funzione degli incentivi, quindi, è uguale sia per i contratti di lavori sia per le forniture e servizi, ragionando diversamente “si introdurrebbe in materia una distinzione fra le diverse tipologie di appalto pubblico che non trova fondamento nel dato normativo”.  

Evidentemente l’incentivo – se maturato secondo le rigorose condizioni della nrma (e di quanto anche stabilito dalle linee guida ANAC n. 3), è erogabile a tutte e tre le fattispecie di appalto purchè, come detto in premessa ricorrano le condizioni legittimanti ed in primo luogo “luogo lo svolgimento di una gara (ex multis, Sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 136/2018/PAR; Sez. reg. contr. Marche, delib. n. 28/2018/PAR)”. Laddove per gara ci si riferisce anche ad una competizione tra diversi operatori economici. Ciò che deve ritenersi escluso dalla possibilità di incentivazione è l’affidamento diretto.

Per effetto di quanto, si deve ritenere che l’incentivo debba essere erogato anche in relazione alle nuove modalità di affidamento diretto per lavori di importo compreso tra i 40mila ed i 150mila euro secondo la nuova disposizione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 del codice (che richiede la previa valutazione di, almeno, tre preventivi) ed evidentemente anche nelle altre fattispecie (lett. c) e c-bis).      

3. La necessità del direttore dell’esecuzione (negli appalti di forniture e servizi)

La delibera pone le premesse per il chiarimento sulle ulteriori condizioni legittimanti nel caso dell’appalto di forniture e servizi.

Nel caso di specie il collegio sottolinea che per appalti di forniture e servizi è necessaria la formala nomina del direttore dell’esecuzione (l’omologo del direttore dei lavori nell’appalto di lavori) ai sensi delle linee guida ANAC n. 3 rilevando che tale nomina impone però che il contratto stipulato raggiunga una certa soglia.

In particolare, le linee rammentano che il DEC può essere soggetto diverso dal RUP nel caso:

a) di appalti di importo superiore ai 500mila euro; 

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

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Dott. Stefano Usai
Vice segretario del Comune di Terralba (Or)
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