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No. Quando l’amministrazione si avvale della facoltà, legittimamente prevista in atti di rinnovare il contratto di appalto, ben può rinegoziare le originarie condizioni contrattuale purchè le modifiche non abbiano carattere sostanziale. Le modifiche sono sostanziali se queste hanno l’effetto: a) di estendere l’appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti; b) di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario; c) di rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto, nel senso che, «se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un’altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi» (Cfr. Consiglio di Stato sez. III 28/5/2019 n. 3)

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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