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Sul punto si è espressa la Corte dei Conti con delibera n. 15/2019 stabilendo che, tale previsione dovrebbe riferirsi solo agli appalti “dal momento che i compensi incentivanti costituiscono un «di più» delle spese per i contratti d’appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”. 

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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