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In caso di avvalimento della certificazione di qualità, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità
“giova ribadire, in generale, come la certificazione di qualità miri ad assicurare che l’impresa affidataria sia idonea a effettuare la prestazione oggetto del contratto secondo il livello di aspettative, accertato da un organismo qualificato e secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo che valorizzino l’organizzazione e il livello complessivo dell’attività nell’intero suo svolgimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 6619 del 27.10.2003; Parere n. 98 del 19.5.2011; Delibera n. 179 del 21.2.2018); … secondo costante orientamento giurisprudenziale quando oggetto di avvalimento è la certificazione di qualità, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza 17.5.2018, n. 2953; Cons. Stato, sez. V, sentenza 20.11.2018, n. 6551);”