Sending
Questo articolo è valutato
5 (1 vote)

Il codice degli appalti non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale. In generale devono ritenersi tali quei servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale e dove l’apporto della manodopera è marginale o comunque scarsamente riconoscibile. Sulla base di tali sintetiche considerazioni, i giudici amministrativi hanno escluso la riconducibilità dei servizi assicurativi alla categoria dei “servizi di natura intellettuali”, evidenziando che “il contratto di assicurazione, a differenza del servizio di brokeraggio, non concerne né un’attività di consulenza, né, più in generale, un’attività da svolgersi nei locali dell’impresa prestatrice del servizio, ma implica una serie di attività materiali e giuridiche standardizzate inserite in una complessa organizzazione aziendale, in cui difetta un apporto personale e professionale del singolo operatore(Tar Lazio, sez. II quater, sentenza 3 dicembre 2018, n. 11717)

Sending
Questo articolo è valutato
5 (1 vote)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.