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L’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 fa riferimento al comportamento dell’operatore economico che “si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità”, ciò implicando che l’illecito deve essere commesso dal concorrente e ad esso deve essere ascrivibile in quanto relativo a proprie precedenti vicende professionali. Pertanto, se un operatore economico ha subito nell’ambito di un raggruppamento, una risoluzione contrattuale ma è risultato del tutto estraneo all’inadempimento che l’ha determinata, questi è dispensato dall’obbligo di dichiararla successivamente in gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice (Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2019, n. 2917).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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