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( votes)Parere n. 70 del 09/05/2013
PREC 26/13/L
La normativa vigente non pone l´obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta, a differenza di quanto previsto dall´art. 49 D.Lgs. 163/2006 per l´impresa ausiliaria, ma soltanto l´onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, qualora privo della necessaria qualificazione
La questione controversa concerne l’obbligo o meno del concorrente di dichiarare già in sede di offerta il nominativo dell’operatore economico a cui intende subappaltare le prestazioni oggetto dell’affidamento, nel caso in cui non possegga tutte le qualificazioni richieste dalla lex specialis per l’esecuzione delle diverse lavorazioni di cui si compone l’opera. La normativa vigente non pone l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta, a differenza di quanto previsto dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006 per l’impresa ausiliaria, ma soltanto l’onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, qualora privo della necessaria qualificazione, fermo restando in tal caso che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria deve essere compensata da un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, e ciò a tutela della stazione appaltante circa la sussistenza della complessiva capacità economica e finanziaria in capo all’appaltatore (cfr. AVCP, determinazione 10 ottobre 2012 n. 4; Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2012 n. 3563). Ne consegue che in virtù della normativa in esame e del principio di tassatività della clausole di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1bis, D.Lgs. 163/2006 potrà costituire causa di esclusione la violazione dell’obbligo, sancito dal legislatore, di indicare in sede di offerta la prestazione che il concorrente intende subappaltare e non la mancata identificazione dell’impresa subappaltatrice. Difatti, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni e non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione dello stesso, non potendo quest’ultimo né eseguire direttamente le lavorazioni in questione né essere autorizzato a subappaltarle.