Questo articolo è valutato
( votes)Parere n. 68 del 14/10/2014
PREC 123/14/S
Deve ritenersi fondato il rilievo secondo cui la presenza di carichi pendenti non compromette il possesso del requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del codice
“…il legislatore nazionale ha espressamente previsto la necessità, ai fini dell’esclusione dalla gara, di una pronuncia definitiva, sia essa resa con sentenza o con decreto penale, ricadente nell’ambito oggettivo di applicazione individuato dalla lett. c) dell’articolo citato (in tal senso: pareri di precontenzioso n. 226/2010, 27/2010). Come noto, l’elenco delle cause di esclusione dalla procedura che condizionano il possesso dei requisiti di ordine generale contenuto all’art. 38, comma 1, del codice è tassativo e di stretta interpretazione e le stazioni appaltanti non possono procedere a un’interpretazione o applicazione estensiva delle ipotesi previste, come risulta ancora più evidente alla luce della disciplina delle cause tassative di esclusione di cui all’art. 46, d.lgs. 163/2006. Nel caso di specie, tra l’altro, il disciplinare di gara e i modelli di dichiarazione allegati sono conformi alle prescrizioni contenute all’art. 38 del Codice cosicché le dichiarazioni rese nella procedura in esame e concernenti la mancata conoscenza di procedimenti penali per i reati di cui alla lett. c) non erano, effettivamente, richieste. Pertanto, anche se dal certificato dei carichi pendenti risultino procedimenti penali avviati per fattispecie di reato che si ritengono – al contrario di quanto è stato dichiarato – riconducibili alle fattispecie astratte previste all’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, allo stato delle verifiche compiute e agli atti, la dichiarazione resa non si ritiene idonea a giustificare l’adozione di un provvedimento di esclusione del concorrente risultato aggiudicatario provvisorio dalla procedura di gara in quanto una tale dichiarazione non soltanto non è prevista dall’art. 38 del codice né dal disciplinare di gara, ma non vale nemmeno di per sé a comprovare l’inidoneità morale e professionale del raggruppamento aggiudicatario a partecipare alla procedura.”