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( votes)Parere n. 139 del 30/07/2013
PREC 130/13/S
A fronte dell’estensione applicativa dell’avvalimento, nel caso di requisiti caratterizzati da un elevato grado di astrattezza (fatturato aziendale, capitale sociale, certificazioni, etc.) la messa a disposizione deve a fortiori essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente il solo prestito dei requisiti posseduti, giacché in questo modo verrebbe disattesa la ratio dell’istituto finalizzato a consentire, a soggetti che ne siano sprovvisti, di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo nondimeno l’affidabilità dell’organizzazione aziendale e la qualità della prestazione
Ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai fini della qualificazione è necessario che il contratto di avvalimento riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati (cfr. sul punto A.V.C.P., determinazione 1 agosto 2012 n. 2, alla cui ampia motivazione può rinviarsi; in giurisprudenza, nel senso qui affermato con specifico riguardo all’avvalimento dei requisiti di capacità economica e tecnica per un appalto di servizi, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2012 n. 4510). Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che i requisiti del fatturato d’impresa e dell’esperienza pregressa rappresentano, negli appalti di servizi, quello che l’attestazione SOA è per gli appalti di lavori, vale a dire il principale elemento di qualificazione dell’impresa: tale parallelismo non può che valere anche per la dimostrazione, mediante avvalimento, del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica negli appalti di servizi, attraverso la dettagliata indicazione delle risorse aziendali messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 4 aprile 2012 n. 1589). Ciò è pienamente conforme alla disciplina della Direttiva 2004/18/CE (art. 47 per i requisiti di capacità economica e finanziaria, art. 48 per i requisiti di capacità tecnica e professionale), secondo cui l’operatore economico che per i requisiti prescritti fa affidamento sulle capacità di altri soggetti deve provare all’amministrazione aggiudicatrice di disporre dei mezzi e delle risorse necessarie. A fronte dell’estensione applicativa dell’avvalimento, nel caso di requisiti caratterizzati da un elevato grado di astrattezza (fatturato aziendale, capitale sociale, certificazioni, etc.) la messa a disposizione deve a fortiori essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente il solo prestito dei requisiti posseduti, giacché in questo modo verrebbe disattesa la ratio dell’istituto finalizzato a consentire, a soggetti che ne siano sprovvisti, di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo nondimeno l’affidabilità dell’organizzazione aziendale e la qualità della prestazione.