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( votes)Analisi di pareri e pronunce su questioni attinenti all’attività contrattuale ed in genere all’azione amministrativa delle stazioni appaltanti
La determinazione dell’indennità di posizione del dipendente che presta servizio per più enti
Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 151 depositata il 30 luglio 2014
Indice
1. Premessa
2. Il quesito
3. Le risposte dell’ARAN
1. Premessa
Alla sezione pugliese, il sindaco di un comune pone una questione relativa alla corretta interpretazione di una norma del contratto collettivo (del comparto regioni – autonomie locali del 22 gennaio 2004) relativa alla corretta determinazione dell’indennità di posizione del dipendente che sia stato assegnato a prestare la propria prestazione lavorativa (a tempo parziale) in convenzione presso altro ente senza assumere, in questo, l’incarico di responsabile di servizio.
E’ noto che, normalmente, la circostanza determinata dall’essere responsabili di servizio in due enti comporta la maggiorazione dell’indennità di posizione (fino a 16 mila euro) e dell’indennità di risultato (che può ammontare fino ad un massimo del 30% della prima).
Nel caso di specie, si sottopone alla sezione una questione diversa ovvero quella di un dipendente assegnatario della posizione organizzativa nell’ente di origine e di dipendente senza la responsabilità di servizio nell’ente associato.
Da qui l’esigenza di chiarire se sia necessario o meno riparametrare l’indennità di posizione nell’ente di appartenenza.
2. Il quesito
Nel quesito, si rileva la duplice posizione sostenuta dall’ufficio (direttamente interessato alla definizione degli emolumenti) e la giunta comunale.
Da un lato, secondo l’impostazione tecnica, l’indennità di posizione, percepita nell’ente principale, deve essere “proporzionata al tempo di lavoro svolto in tutti i casi in cui il dipendente in convenzione svolga l’attività in orario ridotto nell’ente utilizzatore, a prescindere dal fatto che lo stesso ricopra o meno la p.o. in entrambi gli enti”; secondo l’impostazione politica“il riproporzionamento in base al tempo di lavoro svolto indicato dal comma 4 (nda dell’articolo 14 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 22/01/2004) si riferirebbe ai soli casi in cui il dipendente ricopra la p.o. in entrambi gli enti, mentre non riguarderebbe l’ipotesi di attribuzione della p.o. nel solo ente utilizzatore”.
Si presenta, pertanto, alla sezione la questione interpretativa su una norma contrattuale che – come bene afferma il collegio – non rientra nella cifra delle incombenze a questa spettante.
In questo senso, la sezione afferma l’inammissibilità oggettiva del quesito considerato che “la Corte dei conti, (…) nell’esercizio della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, non è abilitata ad interpretare le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, atteso che siffatta funzione ermeneutica costituisce materia riservata dal legislatore all’ARAN e alle parti stipulanti i contratti collettivi medesimi”.
3. Le risposte dell’ARAN
Trattandosi di quesito sulla corretta interpretazione di una norma, rilevante, del contratto collettivo di settore, non appare superfluo – innanzi alla “denegata” risposta della Corte dei Conti -, annotare che sul punto ha avuto modo di esprimersi l’ARAN in diverse circostanze.
La norma in questione è quella contenuta nell’articolo 14 del contratto collettivo di comparto regioni – autonomie locali secondo cui “i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati (…); il relativo importo annuale, (nda di indennità di posizione), è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento”.
La questione concreta non riguarda, come rilevato, la circostanza che il dipendente assuma la responsabilità di servizio in due enti, aspetto che consente ex “art.14, commi 5 e 7, (…) una più favorevole disciplina per il lavoratore in materia di retribuzione di posizione e di risultato, prevedendo la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a € 16.000 e del secondo fino ad un massimo del 30%; il suddetto art. 14, commi 5 e 7, infatti, prevede chiaramente che tale valore massimo “complessivo” della retribuzione di posizione può essere riconosciuto solo in presenza di due incarichi diversi e distinti: l’uno attribuito dall’ente di appartenenza e l’altro nell’ambito del servizio in convenzione; tale disciplina si fonda sull’assunto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro (o sedi), rispetto a quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico”.
Fermo restando, sempre su precisazione dell’ARAN che in ogni caso, l’importo della retribuzione di posizione per la posizione organizzativa, affidata nell’ambito del servizio in convenzione, dovrà essere riparametrata tenendo a mente il riferimento della durata del tempo di lavoro stabilito per la prestazione da rendere nel servizio in convenzione stesso. Nello stesso modo, una riparametrazione, dovrà essere operata “anche presso l’ente di appartenenza del lavoratore, relativamente all’incarico di posizione organizzativa di cui è titolare presso lo stesso; infatti, anche in questo caso, il lavoratore è chiamato a rendere una prestazione quantitativamente ridotta; pertanto, la retribuzione di posizione erogata al dipendente dovrà essere ridotta rispetto al valore ordinariamente assegnato alla stessa (non come valore riconosciuto a titolo personale, ma come importo predefinito in base ai criteri di pesatura di ogni P.O.), sulla base dei criteri a tal fine adottati dall’ente, (…) in relazione al minore impegno lavorativo (rispetto alla misura minima delle 36 ore) che viene richiesto al dipendente utilizzato cui viene affidata la titolarità della posizione organizzativa”.
Mentre, nel caso in cui due incarichi di responsabilità di posizione organizzativa non ricorrano, ma un incarico rimanga in capo nel solo comune di appartenenza, non potrà trovare in nessun modo – ovviamente – l’ applicazione della più favorevole della disciplina dell’art. 14, comma 5, (che prevede l’ elevazione del valore massimo del primo compenso fino a 16.000 € e del secondo fino ad un massimo del 30%).
Nella specifica situazione, che poi costituisce oggetto del quesito, se il dipendente, titolare di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza, oltre a continuare a rendere la sua prestazione presso lo stesso, è, allo stesso tempo, utilizzato, solo parzialmente, nell’ambito del servizio in convenzione (senza il conferimento di una seconda posizione organizzativa), lo stesso può percepire i trattamenti accessori ordinariamente previsti per la generalità del personale non titolare di P.O. ivi compresi i compensi per lavoro straordinario, addetto al servizio in convenzione.
Naturalmente, l’importo della retribuzione di posizione in godimento presso l’ente di appartenenza dovrà essere riparametrato in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, considerato che necessariamente parte del tempo di lavoro è dedicata al servizio dell’ente utilizzatore.
Pertanto, la posizione espressa, nel caso di specie, dal tecnico – a sommesso avviso – è da ritenersi più corretta rispetto a quella prospettata dalla giunta comunale.
Naturalmente, la corretta determinazione dell’indennità di posizione avverrà in seguito a specifico procedimento – di competenza del Nucleo o dell’Organismo interno di valutazione – di pesatura oggettiva della posizione organizzativa ricoperta.