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PREC 139/18/S

E’ illegittima la legge di gara che assegna ai concorrenti un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello stabilito dall’art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, tutte le volte in cui non siano state “debitamente motivate” le ragioni di urgenza

“l’istante, in particolare, pone all’Autorità il  seguente quesito: «E’ illegittima la legge di gara che assegna ai concorrenti  un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello stabilito  dall’art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50/16, tutte le volte in cui, ancorché  maggiore di quello di cui al successivo comma 3, non siano state tuttavia  “debitamente motivate” le ragioni di urgenza?”»; … l’art. 60, comma 1 del Codice appalti prevede che «Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione  del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste  dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa» e che il  comma 3 stabilisce che «Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un  termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del  bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate  dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non  possono essere rispettati»;

CONSIDERATO, altresì, che secondo l’art. 79, comma 1 del Codice appalti «Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di  partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto  in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per  preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60,  61, 62, 64 e 65»;…in mancanza di altra documentazione e/o memoria esplicativa da parte  della Stazione appaltante, che nel caso di specie la riduzione del termine per  la ricezione delle offerte non appare essere motivata sulla base dei menzionati  presupposti normativi,         

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che  precedono, l’operato della Stazione appaltante non conforme alla disciplina  normativa di settore.”

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