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E’ illegittima la legge di gara che assegna ai concorrenti un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello stabilito dall’art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, tutte le volte in cui non siano state “debitamente motivate” le ragioni di urgenza
“l’istante, in particolare, pone all’Autorità il seguente quesito: «E’ illegittima la legge di gara che assegna ai concorrenti un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello stabilito dall’art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50/16, tutte le volte in cui, ancorché maggiore di quello di cui al successivo comma 3, non siano state tuttavia “debitamente motivate” le ragioni di urgenza?”»; … l’art. 60, comma 1 del Codice appalti prevede che «Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa» e che il comma 3 stabilisce che «Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati»;
CONSIDERATO, altresì, che secondo l’art. 79, comma 1 del Codice appalti «Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65»;…in mancanza di altra documentazione e/o memoria esplicativa da parte della Stazione appaltante, che nel caso di specie la riduzione del termine per la ricezione delle offerte non appare essere motivata sulla base dei menzionati presupposti normativi,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, l’operato della Stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.”