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“integra la fattispecie escludente prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) l’avere fornito con dolo o colpa grave informazioni false riguardo elementi dell’offerta tecnica risultate decisive ai fini dell’attribuzione del punteggio, quando tale comportamento sia tale da rendere dubbia l’integrità e/o l’affidabilità del concorrente;”
“La giurisprudenza, muovendosi sulla linea tracciata dall’Autorità, ha valutato che l’art. 80, comma 5, lett. c) includa nell’ambito delle dichiarazioni false da considerarsi rilevanti ai fini dell’integrazione della causa di esclusione di che trattasi «anche quelle relative alle caratteristiche dell’offerta ove idonee a influire sul processo decisionale dell’amministrazione, in ordine all’attribuzione del punteggio o più in generale all’individuazione dell’aggiudicatario» (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2018 n. 2747). Secondo il Consiglio di Stato infatti, «la ratio della norma si sostanzia nell’evitare alla stazione appaltante di trattare con operatori economici che non diano sufficienti garanzie in ordine alla propria affidabilità morale e professionale, affidabilità che può risultare pregiudicata anche da comportamenti consistenti nel rappresentare qualità dell’offerta tecnica non veritiere che abbiano avuto l’effetto di alterare gli esiti della gara» (Cons. Stato cit.).
In sostanza, alla luce delle indicazioni interpretative fornite dall’Autorità e dalla giurisprudenza, integra la fattispecie escludente prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) l’avere fornito con dolo o colpa grave informazioni false riguardo elementi dell’offerta tecnica risultate decisive ai fini dell’attribuzione del punteggio, quando tale comportamento sia tale da rendere dubbia l’integrità e/o l’affidabilità del concorrente.
La stazione appaltante chiamata a valutare la sussistenza della causa d’esclusione de qua deve dunque verificare, sul piano oggettivo, che la dichiarazione risultata non veritiera abbia inciso concretamente sull’attribuzione del punteggio e, sul piano soggettivo, che sia stata resa con dolo o colpa grave. Ai fini della valutazione della sussistenza della gravità della colpa, secondo le citate Linee guida n. 6, occorre tenere in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale.”