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( votes)Prima del decreto semplificazione la causa di esclusione da una gara di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 non contemplava il caso di risoluzione anticipata da un contratto pubblico con altra Amministrazione per la quale era ancora in corso un accertamento giudiziale. Con la conseguenza che, era illegittima l’esclusione per risoluzione anticipata di altro contratto pubblico contestata giudizialmente. Nella nuova formulazione della lettera c-ter del comma 5 dell’art. 80 invece, non è più previsto che la risoluzione sia non contestata in giudizio pertanto, ai fini dell’eventuale esclusione rileva la “semplice” risoluzione per inadempimento del contratto seppur la stessa sia oggetto di separato giudizio ancora pendente.