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( votes)L’art.97 c.3-bis del d.lgs. 50/2016 stabilisce che per le procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, si procede alla verifica delle offerte anormalmente basse, se le le offerte ricevute sono pari o superiori a 5. In questo caso il sistema provvede automaticamente a sorteggiare un metodo di calcolo della soglia di anomalia, tra quelli previsti. Di recente l’impostazione della RDO è stata modificata nel sistema, e prevede che l’amministrazione dovrà specificare se intende procedere con l’”Esclusione automatica delle offerte anomale” (Passo 1 di predisposizione della RdO). Con tale opzione verrà richiesto di informare i concorrenti circa la possibilità di procedere all’esclusione delle offerte considerate “anomale” senza dover chiedere loro ulteriori informazioni/integrazioni. In concreto, il sistema non eseguirà in automatico l’esclusione, ma si avrà la possibilità di escludere i concorrenti qualificando come “NON APPROVATO” il relativo documento di Offerta Economica. Se invece il numero di offerte ricevute è inferiore a 5, il sorteggio per il metodo di calcolo della soglia di anomalia non verrà eseguito, e il sistema produrrà il messaggio “Il sorteggio non può essere effettuato.” L’amministrazione ha la possibilità di attuare quanto previsto all’Art. 97 (sopra citato) c.6 “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.”