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Le certificazioni di qualità, attenendo a caratteristiche soggettive del concorrente per valutarne le potenzialità e la qualità delle prestazioni, in casi di RTI devono essere possedute da tutte le imprese componenti il raggruppamento

“…non può essere inteso nel senso di ammettere alla partecipazione gli operatori economici in raggruppamento temporaneo, qualora anche uno solo di essi non sia in possesso dei certificati di gestione ambientale UNI ES 14001 e del Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18000…..la mancanza di un’esplicita previsione riguardante i raggruppamenti temporanei di imprese non può indurre a ritenere che i requisiti in parola possano essere posseduti dalla sola mandataria, attenendo a caratteristiche soggettive del concorrente per valutarne le potenzialità e la qualità delle prestazioni, dovendo perciò valere l’opposta interpretazione del bando (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. III, 19/11/2014 n. 5695: “Valga qui rilevare che il disciplinare di gara, nell’art. 4, p. 10, ha incluso tra i requisiti di ammissione il possesso di una “certificazione ISO 9001:2008 settore EA33” e, per quanto nulla abbia previsto espressamente per l’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, nemmeno ha espressamente introdotto alcuna deroga, per tale ipotesi, al principio generale – di cui fra breve meglio si dirà – alla stregua del quale i requisiti soggettivi di ammissione devono essere posseduti da ciascuno e tutti degli associati in raggruppamento.”);..le certificazioni di qualità ineriscono difatti alla specifica caratteristica dell’operatore chiamato ad impiegare la propria organizzazione imprenditoriale, valendo ad attribuire una ben determinata posizione qualificante per ogni impresa partecipante che, indipendentemente dal suo apporto al raggruppamento, deve dimostrare di possedere uno specifico status soggettivo in relazione all’oggetto e alla natura dell’appalto (cfr. Cons. Stato, cit.: ““La certificazione di qualità ISO 9001– ha condivisibilmente chiarito l’Autorità nel citato parere –non copre, quindi, il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi (cfr. AVCP, parere n. 97 del 19.5.2011)”

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