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In tema di partecipazione a procedure selettive informatiche “risponde al principio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta”
“…avuto riguardo alle peculiarità delle procedure selettive informatiche rispetto a quelle cartacee, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come esse, a fronte degli indiscutibili vantaggi, scontino tuttavia un “rischio di rete” – dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete – ed un “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori. Acquisita la consapevolezza che i rischi sopra menzionati costituiscono un’alea, bensì attenuabile ma non eliminabile in senso assoluto, risponde al principio di autoresponsabilità l’onere di colui che intende prendere parte alla gara di attivarsi in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell’offerta, salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore del medesimo (ad esempio fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio) per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest’ultimo e la necessità di riconoscere una sospensione o proroga del termine per la presentazione delle offerte, come peraltro ora espressamente previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del d. lgs. 50/2016 (Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2017 n. 3245; Parere n. 4 del 29 luglio 2014);
RILEVATO che nel caso di specie, se la società ricorrente avesse provveduto con congruo anticipo all’invio telematico della propria offerta, avrebbe avuto a disposizione il tempo necessario per risolvere positivamente ogni inconveniente di tipo tecnico, anche eventualmente avvalendosi della possibilità di ottenere l’intervento del gestore del sistema. Viceversa, l’istante non è stato in grado di osservare il termine di presentazione delle offerte avendo iniziato le operazioni di invio dell’offerta in un momento eccessivamente a ridosso della menzionata scadenza, tale da rendere non possibile la fruizione dell’assistenza tecnica. Pertanto, l’invocata riapertura dei termini di presentazione dell’offerta costituirebbe violazione del principio della par condicio dei concorrenti (TAR Puglia, Sez. I. n. 1272 del 10.11.2016);”