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“è legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante in quanto, ai fini dell’accertamento del requisito di idoneità professionale, rileva l’attività principale esercitata, come documentata dal certificato camerale”
“…la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. 27 marzo 2018, n. 1902; sent. n. 5729 del 2 dicembre 2013; 27 gennaio 2015, n. 343) afferma che, ai fini della partecipazione alla gara, rileva l’attività specifica svolta dell’impresa, in quanto l’indicazione tra i requisiti di partecipazione di una specifica attività è finalizzata a selezionare imprese che abbiano esperienza nel settore interessato: in caso contrario, sarebbe richiesta la mera iscrizione alla C.C.I.A.A. e non l’iscrizione per una determinata attività (parere Avcp n. 28 del 3 ottobre 2007). A tal fine rileva, inoltre, la sola attività prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione presso la Camera di Commercio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/12/2011 n. 6968; Sez. IV, n. 343/2015 cit.).”