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( votes)Sull’illegittimità della proroga dei termini di presentazione delle offerte per mancata pubblicazione sui mezzi utilizzati per la pubblicazione del bando. Conseguente violazione del principio della par condicio se la proroga era stata disposta per consentire alle imprese di adeguare le offerte in ordine ad alcuni chiarimenti
“Appare dunque leso il principio, affermato in giurisprudenza, della necessaria corrispondenza tra le formalità pubblicitarie del bando e delle successive modifiche, nonché violata la norma dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, che prescrive la pubblicazione di bandi e avvisi sul profilo del committente e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’A.N.A.C. Non è ultroneo aggiungere che maggiormente in fattispecie risulta leso il principio della par condicio tra i concorrenti, giacché risulta dalla relazione della C.U.C. che la proroga è stata disposta per consentire alle imprese di adeguare le offerte ai chiarimenti adottati in ordine alle disposizioni del capitolato d’appalto. Un corretto ed esaustivo regime pubblicitario del prolungamento dei termini per il deposito delle offerte avrebbe reso tutte le concorrenti già iscritte consapevoli della possibilità di adeguare e/o modificare entro la nuova scadenza le offerte già presentate, ovvero avrebbe consentito ad altre imprese di inserirsi nella gara con la presentazione di proprie offerte nel nuovo termine … inefficacia della proroga dei termini per la presentazione delle offerte a causa dell’incompletezza delle formalità pubblicitarie e della necessità di escludere tutte le offerte pervenute dopo il termine originario previsto dalla lex specialis.”