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( votes)Corte dei Conti sez. regionale della Toscana deliberazione n. 60/2018
Indice
- Premessa
- Il quesito
- Il riscontro
1. Premessa
E’ interessante analizzare il quesito in tema di rimborso spese per l’iscrizione all’albo professionale del dipendente (nel caso di specie un architetto) posto alla Sezione regionale della Corte dei Conti Toscana.
La sezione ha dichiarato con propria deliberazione n. 60/2018 il quesito non ammissibile ma sembra importante evidenziare in che termini si sia posta la Corte dei Conti su problemi analoghi e la stessa Cassazione e quindi (provare ad) approntare una risposta.
2. Il quesito
Il Sindaco istante ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003, al fine di conoscere se sia dovuto il rimborso delle spese di iscrizione all’albo professionale del dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Ente, avente la qualifica di architetto.
In particolare, nel quesito si evidenzia quanto segue:
- nel momento dell’assunzione il bando di mobilità prevedeva espressamente l’iscrizione all’albo professionale;
- il dipendente svolge funzioni di progettazione, direzione lavori, RUP, collaudi, etc. ai sensi del d.lgs. 50/2016, nonché funzioni connesse all’articolo 16, comma 2, del DPR n. 328/2001 e funzioni in materia urbanistica in generale;
- il dipendente non svolge, se non appositamente autorizzato, attività professionali di tipo privato o per conto di altre amministrazioni.
3. Il riscontro
Come si è evidenziato la sezione ha ritenuto inammissibile il quesito non riscontrando la questione posta.
E’ bene evidenziare però che, in passato, sia le sezioni della Corte sia la stessa Cassazione (Corte di Cassazione, sent. n. 7776 del 16 aprile 2015) si sono espresse in senso negativo per cui sull’ente non può gravare il pagamento dell’importo di iscrizione agli albi (se non per i legali assunti per svolgimento della funzione specifica).
In particolare, la Cassazione citata, ha avuto modo di chiarire se l’iscrizione ad un albo costituisce il presupposto indefettibile per esercitare la professione con il vincolo di esclusività risultando l’ente pubblico unico beneficiario della prestazione resa dal professionista, allora oggettivamente l’onere economico relativo alla tassa deve gravare sul datore di lavoro.
In sostanza il ragionamento che viene espresso è quello fondato sul contratto di mandato per cui “il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari»”.
Sulla base di quanto la tassa grava sul datore di lavoro (o su questo grava il rimborso se la tassa viene anticipata dall’interessato).
Di diverso avviso la Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sez. Reg. Puglia, deliberazione n. 29/2008) che esclude che il datore pubblico si possa far carico della tassa visto che il vincolo dei benefici non possono essere ritenuti esclusi del solo ente (ma l’iscrizione potrebbe essere utilizzata anche per lo svolgimento di attività private). Pertanto, l’eventuale pagamento costituirebbe danno erariale. Da notare che in tema insistono anche diverse circolari ministeriali (ad esempio per il pagamento delle tasse di iscrizione all’albo delle assistenti sociali che viene mai a carico del datore di lavoro pubblico).