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PREC 96/18/L

  • il costo della manodopera costituisce una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio;
  • la S.A. può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.

“La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda la legittimità dell’esclusione, dalla gara in oggetto, degli  operatori economici che, in mancanza di un’espressa richiesta in tal senso nel bando, non avevano indicato i costi della manodopera nell’offerta economica.

Ai fini di maggiore completezza, appare opportuno dare conto della giurisprudenza che, in tema di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, distingue tra il caso in cui nell’offerta presentata non sia stata specificata dettagliatamente la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri (c.d. carenza di ordine  formale), e quello in cui la stessa sia stata formulata senza considerare tali costi nel prezzo finale (c.d. carenza di ordine sostanziale, insanabile) (TAR Emilia Romagna 16 gennaio 2018, n. 43). Detta interpretazione si fonda sulla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 19/2016 in materia, e richiamata anche dall’Autorità (delibera n. 226 del 1° marzo 2017), laddove si è distinta l’ipotesi «in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta  e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del “prezzo” (perché andrebbe aggiunto l’importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati)». Laddove, invece, non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente  ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale.

Da ultimo il TAR Lecce in sede cautelare (ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73) ha affermato che, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, l’operatore che abbia comunque considerato tale costo nell’offerta economica complessiva inizialmente presentata può fornire l’indicazione separata del costo della manodopera successivamente, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in  tal senso da parte della stazione appaltante.

Nel caso oggetto del presente parere, a fronte del silenzio del bando, i concorrenti esclusi indicavano gli oneri per la sicurezza e non anche i costi della manodopera, e chiedono che gli venga riconosciuta la possibilità di  integrare l’offerta economica.

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza sopra evidenziata, si ritiene che il costo della manodopera costituisca  una componente essenziale dell’offerta economica, e che non sia pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio.

Tuttavia si ritiene che la S.A. possa chiedere di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.”

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