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“rientra nella discrezionalità dell’amministrazione la scelta di concedere una proroga al termine di presentazione delle offerte, tenendo conto dei differenti interessi coinvolti nella procedura di affidamento del contratto e delle circostanze di fatto del caso concreto”
“CONSIDERATO che l’articolo 79 del d. lgs. 50/2016, al comma 1, dispone che «nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60,61, 62 e 65»;…RITENUTO che, nell’ambito di tale quadro normativo e conformemente ai precedenti già espressi dall’Autorità (parere n. 143 del 2 settembre 2015), rientra nella discrezionalità dell’amministrazione valutare l’opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell’opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, nonché delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, tra cui anche l’esigenza di concludere il procedimento entro un determinato periodo; Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che: rientra nella discrezionalità dell’amministrazione la scelta di concedere una proroga al termine di presentazione delle offerte, tenendo conto dei differenti interessi coinvolti nella procedura di affidamento del contratto e delle circostanze di fatto del caso concreto.”