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Si ritiene illegittima la clausola della lex specialis di gara che impone ai concorrenti di essere proprietari degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico
“«Sul punto appare palese la violazione dei principi di proporzionalità e concorrenza, perché non si comprende per quale ragione non sia stato ritenuto sufficiente un titolo giuridico di disponibilità diverso da quello del diritto dominicale, tenuto anche conto della temporaneità del servizio di noleggio automezzi (servizio limitato a pochi periodi dell’anno scolastico 2017/2018. Non è revocabile in dubbio che costringere l’operatore economico ad acquisire la proprietà degli automezzi necessari all’espletamento del servizio rappresenta un onere economico estremamente gravoso (in ragione del valore degli stessi, specie se raffrontato alla base d’asta del servizio in questione) e non fornisce alcuna oggettiva utilità o qualità aggiuntiva della prestazione dedotta nell’invito ad offrire. Ed invero dal punto di vista dell’amministrazione il titolo giuridico di disponibilità degli automezzi durante tutta la durata del servizio appare del tutto indifferente, mentre, dal punto di vista degli operatori del mercato, produce una irragionevole restrizione della platea dei soggetti ammessi a partecipare»;”