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“…pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa che esclude che l’amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara; i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio”
“CONSIDERATO il pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa che esclude che l’amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara; i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della disciplina di gara posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 74);
CONSIDERATO che, laddove i chiarimenti forniti dall’amministrazione comportino una modifica sostanziale di una disposizione di gara (e non una mera rettifica formale), essi rappresentano di fatto delle “errata corrige” e l’amministrazione dovrebbe seguire la regola del contrarius actus, secondo cui la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme e seguendo il medesimo procedimento della sua adozione, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo procedimentale. In tal caso, l’amministrazione è quindi tenuta a pubblicare una rettifica dell’atto di gara oggetto del chiarimento e a prorogare i termini di presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n.4441);”