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La violazione dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 in ordine alla clausola sociale determina l’illegittimità del capitolato speciale e non la nullità di quest’ultimo

“l’eventuale violazione dell’citato art. 50 non darebbe luogo alla nullità dell’art. 5 del capitolato speciale, ma semplicemente alla sua illegittimità, con la conseguente necessità di far valere il vizio attraverso il consueto rimedio impugnatorio.

L’art. 21-septies della L. 7/8/1990, n. 241, stabilisce, infatti, che “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. La norma individua, quindi, tassativamente le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e nei confronti dell’art. 5 del capitolato speciale non è stato dedotto alcun vizio catalogabile tra le cause di nullità codificate.”

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