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Nella “somma dei ribassi offerti”, nella fase di calcolo della soglia di anomalia, non devono essere conteggiate anche le offerte escluse con il taglio delle ali
“…il Consiglio di Stato, da ultimo con sentenza del 23.1.2018, n. 435, proprio in merito ad una identica questione sempre relativa alla formula di calcolo oggetto dell’odierno scrutinio ha confermato l’indirizzo interpretativo secondo cui nella “somma dei ribassi offerti” non devono essere conteggiate anche le offerte escluse con il taglio delle ali (ai fini del calcolo della media), così avallando pienamente l’iter logico-argomentativo del giudice di prime cure, secondo cui «…si ritiene innanzitutto preferibile, per quanto sempre opinabile, una interpretazione che riduca gli adempimenti dei già farraginosi meccanismi; appare quindi soluzione di inutile aggravio della procedura quella proposta in ricorso che imporrebbe di calcolare due diverse medie, di cui, per altro, la seconda al solo fine di verificare se la prima cifra dopo la virgola sia pari o dispari, per eventualmente procedere alla correzione della prima delle medie calcolate. Ancora si osserva come la dizione letterale della disposizione (prima ed a prescindere dalle ortopedie interpretative che hanno indotto a ritenere che essa intenda muovere da una operazione di calcolo della media con taglio delle ali analoga a quella di cui alle lett. a) ed e)) faccia per due volte riferimento alla media aritmetica dei ribassi percentuali di “tutte le offerte (o concorrenti) ammessi” dando l’impressione che il legislatore, pur non avendo chiaro il funzionamento del meccanismo del taglio delle ali o la scelta per questo meccanismo, intendesse comunque imperniare tutti i calcoli su un’unica media (sempre denominata di tutte le offerte – o concorrenti – ammessi); risulta in effetti scarsamente giustificabile, in un’ottica di razionalità ed economicità della disposizione, immaginare un doppio calcolo di medie al solo fine di individuare una cifra dopo la virgola. Ancora nella pur incerta formulazione della disposizione il secondo inciso che evoca tutte le offerte ammesse pare del tutto pleonastico mentre la “prima cifra dopo la virgola” sembra immediatamente connettersi all’unico calcolo di media appena descritto» (così Tar Piemonte-Torino, sez. II, sent. n. 327/2017);
RILEVATO che tale soluzione interpretativa, ancorché non ancora univoca, costituisce tuttavia il significativo approdo di un indirizzo ermeneutico che accomuna le più recenti pronunce del giudice amministrativo in materia e che appare congruo e ragionevole sotto il duplice profilo logico e giuridico, quantomeno nella misura in cui – anche a tacer d’altro – considera la riammissione delle “ali” nel computo della somma dei ribassi offerti una operazione in sé contraddittoria, atteso che né garantisce una maggiore imprevedibilità del risultato finale (obiettivo primario del legislatore codicistico), né spiega perché gli elementi di calcolo eliminati in prima istanza in quanto considerati distorsivi debbano poi rivivere e tornare ad avere un peso nell’individuazione della soglia di anomalia (v. CdS, sez. VI, sent. n. 4803/2017 e Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 765/2017);
RITENUTO,pertanto, che la tesi prospettata dalla società <<…>>, sulla base delle motivazioni che precedono, appare meritevole di accoglimento, Il Consiglio ritiene che la Stazione appaltante debba procedere al calcolo della soglia di anomalia espungendo dalla seconda operazione matematica prevista dall’art. 97, comma 2, lett. b) del Codice, ovvero dalla “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi”, i valori rappresentati dalle offerte escluse ai fini della prima operazione, consistente nel calcolo della media aritmetica delle offerte ammesse “con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore”.”