Questo articolo è valutato
( votes)Abrogazione del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di eseuzione e necessità delle qualificazione delle imprese che eseguono le prestazioni
“…circostanza dell’intervenuta abrogazione dell’art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006, che stabiliva il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni.
Ed infatti, seppure non vige più il principio di necessaria corrispondenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis (Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2014, n. 27), permane la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire (Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3666), specie negli appalti di lavori, ove tale disciplina è prevista anche dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.”