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La competenza dei membri della commissione giudicatrice non opera vincolativamente per tutti i componenti della Commissione di gara, ma solamente per la maggioranza di essi

“Con il primo motivo di appello, la società <<…>> denuncia la scorretta composizione della Commissione giudicatrice – in violazione dell’art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui la stessa deve essere formata da “esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” –dovuta alla presenza di un Presidente “…….” non appartenente ad alcuna delle categorie professionali indicate nella lex specialis di gara (allegato H) tra quelle al cui interno il Rup avrebbe dovuto scegliere i componenti della stessa, ossia “Ingegneri, Architetti e Geometri”. La composizione della Commissione appare infatti coerente con i principi applicativi dell’art. 77 cit. individuati da questa Sezione, da ultimo con il precedente del 4 dicembre 2017, n. 5694, a mente del quale, in un collegio analogo a quello su cui si discute, “la competenza della Commissione potrà ritenersi concretamente soddisfatta “allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare”.

Risulta infatti dagli atti che nel caso di specie due dei tre membri della Commissione venivano scelti tra “tecnici” con competenze ed esperienze specifiche nel settore oggetto dell’appalto, ossia un ingegnere ed un geometra (ferma peraltro la possibilità di attribuire all’espressione “tecnico” o “esperto nello specifico settore” un significato estensivo, in ragione delle competenze eterogenee richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare: Cons. Stato, III, 14 dicembre 2015 n. 5670), laddove il terzo membro veniva individuato nella persona del Segretario generale del Comune di Empoli, in coerenza – peraltro – proprio con quanto previsto dall’allegato H della lex specialis di gara, richiamato dall’appellante (a mente del quale “Il Presidente di Commissione, nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000, potrà essere solo un Dirigente o Responsabile di servizio con posizione organizzativa legittimato a svolgere funzioni dirigenziali”).

Deve pertanto ritenersi, conclusivamente, che l’indicazione di cui all’allegato H) della lex specialis non operi vincolativamente per tutti i componenti della Commissione di gara, ma solamente per la maggioranza di essi, nei termini di cui al richiamato precedente giurisprudenziale e – comunque – non necessariamente per il Presidente, attesa la specifica previsione che lo riguarda.”

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