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“la scelta discrezionale adottata dalla S.A. non appare in contrasto con le previsioni normative, che consentono la riduzione fino alla metà dei termini per le gare sotto soglia”
“VISTO l’art. 36, co. 9 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (contratti sotto soglia), a tenore del quale “In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà”; l’art. 60, secondo cui “Nelle procedure aperte […] il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara”; e l’art. 79, che recita “Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65”;
RITENUTO che la scelta discrezionale adottata dalla S.A. non appare in contrasto con le previsioni normative, che consentono la riduzione fino alla metà dei termini per le gare sotto soglia, tenuto conto della complessità dell’appalto, e che le valutazioni in merito rientrano nell’ambito dei rapporti fra soggetto attuatore e Ufficio regionale responsabile dell’attuazione.
Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
la scelta discrezionale adottata dalla S.A. non appare in contrasto con le previsioni normative, che consentono la riduzione fino alla metà dei termini per le gare sotto soglia, tenuto conto della complessità dell’appalto, e che le valutazioni in merito rientrano nell’ambito dei rapporti fra soggetto attuatore e Ufficio regionale responsabile dell’attuazione.”