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PREC 3/18/S

Utilizzo del rating di legalità

“… con riferimento al rating di legalità e alla possibilità di prevederlo come criterio premiale, l’articolo 95, al comma 13 prevede che: «Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente»; RITENUTO, tuttavia, che la mancata  specificazione nella disciplina di gara ed applicazione da parte della stazione appaltante di elementi idonei a compensare il criterio premiale per le imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, al fine di renderlo compatibile con il diritto dell’Unione Europea e con i principi di parità di trattamento non sia conforme al disposto dell’articolo 95, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee Guida n. 2/2016, adottate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016; Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la disciplina di gara, nella parte in cui prevede il rating di legalità quale criterio premiale all’interno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, senza prevedere meccanismi di compensazione per evitare di penalizzare  imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, non sia conforme all’articolo 95, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e alle Linee Guida n. 2/2016, adottate dall’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016”

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