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Sul valore cogente dell’applicazione delle caratteristiche tecniche previste dai CAM (Criteri Minimi Ambientali)

“…… Il decreto correttivo 19 aprile 2017, n. 56, ha modificato l’art. 34 cit. nel senso di estendere agli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi, l’obbligo di contribuire alla sostenibilità ambientale.

In ossequio alla richiamata previsione di legge, l’art. 2 del capitolato prestazionale di gara elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le molteplici fonti normative e tecniche cui gli apparecchi oggetto di fornitura debbono essere conformi (“Gli apparecchi illuminanti dovranno essere sviluppati, costruiti e collaudati in conformità alle vigenti Direttive Europee, Decreti Ministeriali, Leggi nazionali e locali, Norme e Raccomandazioni Tecniche, prescrizioni degli enti locali, etc.”), richiamando espressamente l’allora vigente d.m. 23 dicembre 2013 sui “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica – aggiornamento 2013”…….Né può sostenersi che il mancato richiamo della classe G*3 nelle schede delle prestazioni illuminotecniche allegate al capitolato equivalga alla volontà di “ALFA” di escluderne l’applicazione, giacchè in senso opposto milita – lo si è detto – il cogente e incondizionato rinvio dello stesso capitolato al d.m. 23 dicembre 2013 nella sua integralità. A essere viziata non è dunque la lex specialis, conforme all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, quanto la condotta della stazione appaltante, la quale non ha ravvisato a carico dell’offerta di “BETA” Illuminazione il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale sui C.A.M..”

“L’art. 97 d.lgs. n. 50/2016, cit., non qualifica come perentorio il termine per la presentazione dei giustificativi richiesti al concorrente la cui offerta sia sottoposta a verifica di anomalia”

“L’art. 97 d.lgs. n. 50/2016, cit., non qualifica come perentorio il termine per la presentazione dei giustificativi richiesti al concorrente la cui offerta sia sottoposta a verifica di anomalia. In difetto di diversa previsione nella legge di gara, deve pertanto ritenersi che la stazione appaltante disponga del potere discrezionale di prorogare il termine originario, ovvero di reiterare la richiesta di giustificazioni, o, ancora, di chiedere ulteriori approfondimenti, a ciò non ostando il rispetto della par condicio, garantito dal principio di immodificabilità delle offerte; mentre appartiene appunto alla discrezionalità della stazione appaltante individuare il più corretto e opportuno contemperamento delle esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di speditezza della procedura.”

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