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“L’impresa che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle categorie scorporabili, con l’eccezione delle categorie c.d. a qualificazione obbligatoria che non potendo essere direttamente eseguite dall’affidatario, qualificato solo per la prevalente, possono essere subappaltabili a imprese munite di attestazioni specifiche e adeguate.”

“… l’Autorità ha deliberato in ossequio al più recente orientamento giurisprudenziale che il requisito di iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione….con riferimento ai contratti pubblici di lavori vige la regola in generale che l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori possa eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle categorie scorporabili, con l’eccezione delle categorie c.d. a qualificazione obbligatoria (ex art. 12, comma 2, d.l. 47/2014) che non potendo essere direttamente eseguite dall’affidatario, qualificato solo per la prevalente, possono essere subappaltabili a imprese munite di attestazioni specifiche e adeguate (cfr. TAR Calabria, sentenza n. 878 del 15.11.2021). … il principio sopra esposto che afferisce al riconoscimento del c.d. subappalto necessario che consente al concorrente sprovvisto di idonea qualificazione nelle lavorazioni a qualificazione obbligatoria anche se in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente, di partecipare alla gara affidando in subappalto a impresa qualificata”

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Redazione MediAppalti
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